Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1419 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 209, inserire il seguente:

        Â«209-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

            a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

            b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 10 milioni di euro. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

                1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

                2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».