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Proposta di modifica n. 1.2141 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

        Â«389-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli''.

        389-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».