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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/06/18

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        - le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;

        - al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: «Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

        Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai tini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.