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Proposta di modifica n. 1.2448 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

        Â«468-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente:

''Art. 226-quater.

(Plastiche monouso)

        1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea Strategia europea per la plastica nell'economia circolare [COM(2018) 28 definitivo] i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1º gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

            a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

            b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

            c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

        2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

            a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificagli;

            b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

        1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

        2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

            c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

            d) l'informazione sui sistemi dì restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

        3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

            a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

            b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

            c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

        4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dello dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo''».