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Proposta di modifica n. 1.21 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/06/18

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».

        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 40 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 30 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.