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Proposta di modifica n. 1.1612 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

        Â«255-bis. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

            a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 .per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

            b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie».

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.