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Proposta di modifica n. 1.2148 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 389 inserire i seguenti

        Â«389-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni''.

        389-ter. Dall'attuazione del comma 389-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».