presentato il 16/12/2018 in V Bilancio del Senato da Erica RIVOLTA (Lega) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/12/18
Dopo il comma 284 inserire i seguenti:
«284-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n.3.
284-ter. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
284-quater. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».