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Proposta di modifica n. 1.1481 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 224, aggiungere i seguenti:

        Â«224-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

        224-ter. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correntezza delle prestazioni erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-bis valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.

        224-quater. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-ter, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera b-bis) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge il novembre 1983, n. 638.

        224-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-ter, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 203/2005 convertito dalla legge n. 248 del 2005. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

        224-sexies. Alla lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il quarto periodo è soppresso;

            b) all'ultimo periodo, le parole: ''sull'utilizzo di tali risorse'', sono sostituite con le seguenti: ''dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici''.

        224-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, l'INPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

        224-octies. È abrogato il comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        224-novies. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: ''Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale'' fino alla fine del comma, sono soppresse.

        224-decies. Nel caso di impossibilità di assicurare il controllo medico fiscale sui lavoratori in malattia a causa di carenze, anche temporanee, dei propri medici, resta riservata all'INPS la possibilità di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a medici delle liste speciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 ovvero, in mancanza anche di medici delle liste speciali, ad altri medici, pubblici o privati.

        224-undecies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-bis e 224-ter del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».