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Proposta di modifica n. 1.2144 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

        Â«389-bis. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ubicati sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

        389-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

            2019: – 5.000.000;

            2020: – 5.000.000;

            2021: – 5.000.000.