Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2151 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

        Â«389-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-naturali-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del Turismo un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

        389-ter. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

        389-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 389-bis, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

        Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» e le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293,000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «di euro 126.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 103.220.000 per l'anno 2021, di euro 142.089.000 per l'anno 2022, di euro 141.512.000 per l'anno 2023, di euro 141.232.000 per l'anno 2024, di euro 141.143.000 per l'anno 2025, di euro 141.006.000 per l'anno 2026, di euro 139.318.000 per l'anno 2027 e di euro 139.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

        Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

            2020: – 4.000.000.