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Proposta di modifica n. 1.1688 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

        Â«279-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, e alla data di entrata in vigore della presente legge intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere detta attività.

        279-ter. I dipendenti di cui al comma 279-bis devono iscriversi in un'apposita sezione speciale dell'Albo di riferimento fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate. I medesimi regolamenti definiscono la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.

        279-quater. I dipendenti di cui al comma 279-bis transitano dalla sezione speciale, all'Albo di riferimento, o a seguito o del riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario straordinario, da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, nelle discipline previste dai rispettivi ordinamenti didattici, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà presso cui sono attivati i corsi di studio delle professioni sanitarie, anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con le modalità stabilite dagli Atenei, previo parere del CUN. L'accesso è consentito ai possessori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i suddetti corsi non sono soggetti all'accesso programmato nazionale annuale previsto per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario straordinario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.

        279-quinquies. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma 279-quater, il dipendente decade dall'iscrizione dalla sezione speciale dell'Albo.

        279-sexies. Il mancato possesso del titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria ex legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di dieci anni di cui al precedente comma 279-quater.

        279-septies. L'acquisizione della laurea o del riconoscimento dell'equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

        279-octies. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene complessivamente ridefinito il relativo procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.

        279-novies. I titoli afferenti al profilo dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle regioni e province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale « classe SNT/02 e classe L/SNT2.

        279-decies. Al comma 599, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: ''o di educatore professionale socio-sanitario''; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: ''di educatore professionale socio-sanitario''.

        279-undecies. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:

            a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;

            b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le stesse amministrazioni stipulano il contratto individuale di lavoro con i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie. Il rapporto di lavoro si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.».