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Proposta di modifica n. 1.92 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/06/18

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        Â«6-bis. All'articolo 13-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino alla fine del secondo anno successivo al termine del periodo di emergenza i termini e le scadenze previsti dal commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo"».

        Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.