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Proposta di modifica n. 1.47 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Sost. id. em. 01.54 (Respinto)

testo emendamento del 28/06/18

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        Â«1-bis. Dopo l'articolo 43 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 43-bis.

(Valutazione congruità del prezzo)

        1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1 e 2 del presente decreto, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

        2. Qualora l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari».

        Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure per la ricostruzione».