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Proposta di modifica n. 1.1737 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 16/12/18

Dopo il comma 293 inserire i seguenti:

        Â«293-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.''

        293-ter. Le società di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 294 del presente articolo già costituisce alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 294 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.».