Proposta di modifica n. 1.820
al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 15/12/2018 in V Bilancio del Senato da Erica RIVOLTA (Lega) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 15/12/18
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è così sostituito:
''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''».