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Proposta di modifica n. 1.765 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 89 inserire il seguente:

        Â«89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.»;

            b) al comma 93 dopo le parole: «all'attività della Centrale» aggiungere le seguenti: «compresi gli oneri al personale di cui al comma 89-bis,».