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Proposta di modifica n. 1.1357 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 184, inserire i seguenti:

        Â«184-bis. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.

        184-ter. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua. A tal line annualmente il parco approva un apposito programma di formazione, che viene erogata in proprio o anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate».