presentato il 15/12/2018 in V Bilancio del Senato da Maria Cristina CANTÙ (Lega) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)
testo emendamento del 15/12/18
Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:
«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
''5-ter. à fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità , congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. à in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performate in autonomia.''».