Articolo aggiuntivo n. 1.0.88 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017)

        1. Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente di Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        2. Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma i si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4.5 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

        3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il commissario straordinario e il capo del dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

        4. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016''.

        5. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dalla presente disposizione, la dotazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59».