Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.555 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 57 aggiungere i seguent:

        57-bis. 1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

        57-ter. Ai fini di cui al comma 57-bis i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

        57-quater. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

        57-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

        57-sexies. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

        57-septies. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

        57-octies. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».