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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/18

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        1) alla lettera a) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento».

        2) alla lettera b) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

        Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 47 milioni di euro per il 1018, 11 milioni per il 2019 e 10 di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018,2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.