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Proposta di modifica n. 1.1454 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:

        Â«211-bis. La società di interesse nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, tenuto conto delle finalità d'interesse pubblico nel campo della ricerca e formazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della citata legge, può instaurare, con il medesimo soggetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva non eccedente i sei anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, senza le condizioni ed in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».