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Proposta di modifica n. 1.827 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 120, inserire i seguenti:

        Â«120-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) dopo le parole: ''con l'Unione Sovietica'' sono aggiunte le seguenti: ''e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,''.

        120-ter. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 le parole: ''e prevalente'' sono soppresse, e le parole: ''nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni'';

            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest.'';

            d) al comma 6 le parole: ''e prevalente'' sono soppresse;

            e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5-bis, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate.'';

            f) al comma 7 le parole: ''; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento'' sono soppresse.».