presentato il 27/06/2018 in Commissione speciale su atti urgenti del Governo del Senato da Stefano LUCIDI (Lega) e altri
testo emendamento del 27/06/18
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di zona franca urbana)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2071, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
''5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5 devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti dal risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro fra le regioni Abruzzo, Lazio Marche, Umbria, ANCI associazioni maggiormente rappresentative delle strutture-alberghiere, sottoscritta in data 5 settembre 2016.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5-bis, sono disposte su richiesta, asseverata dalla regione sede delle imprese commi 2 e 5, ovvero, previa presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione di cui al comma 5-bis, relative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura âSisma 24 agosto 2016' oppure âSisma 30 ottobre 2016'''».