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Proposta di modifica n. 1.1419 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Il comma 209 è sostituito dai seguenti:

        Â«209- Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per il 2019, per l'assunzione e la progressione di carriera di ricercatori così ripartiti:

            a) 30 milioni di euro per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

            b) 10 milioni di euro per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

                1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

                2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        209-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

        209-ter. La quota parte delle risorse stanziate ai sensi dei commi 209 e 209-bis eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai commi citati rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».

        Conseguentemente al comma 583 le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».