Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.114 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/18

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        Â«6-bis. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

        6-ter. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 6-bis sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

        6-quater. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 6-bis, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

        Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        Â«8-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10 milioni nell'anno 2018 e per 50 milioni di euro nell'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 ottobre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 10 milioni nell'anno 2018 e di 50 milioni di euro nell'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».