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Proposta di modifica n. 1.888 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

        Â«130-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante ''Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani'', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2015, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2 dopo le parole: ''in una situazione di conflitto di interessi'' sono aggiunte le seguenti: ''rispetto al singolo Oicr,'';

            b) il comma 10 è sostituito dal seguente: ''L'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presìdi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.'';

            c) il comma 12 è sostituito dal seguente: ''Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta dì quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l 'oggettività e indipendenza della valutazione.'';

            d) al comma 13 le parole: ''dai commi 11 e 12'' sono sostituite con le seguenti: ''al comma 11'';

            e) il comma 15 è sostituito dal seguente: ''L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico'';

            f) al comma 16 le parole da: ''né possono svolgere'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico''.».