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Proposta di modifica n. 1.1054 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:

        Â«142-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

        142-ter. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere le seguenti parole: "o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi" e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190".

        142-quater. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".

        142-quinquies. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni".»