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Proposta di modifica n. 1.1330 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 178 inserire i seguenti:

        Â«178-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, per l'anno 2019,100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.

        178-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 178-bis, si provvede apportando al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale;

            b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del quattordici per cento.";

            c) all'articolo 173, al comma 4, le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";

            d) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: "cinque ventottesimi" sono sostituite dalle seguenti: "un settimo", al secondo periodo, dopo le parole: "nella misura di" sono soppresse le seguenti: "cinque quarti di" e al terzo periodo, le parole: "di cinque ottavi" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

            e) all'articolo 175, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.";

            f) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";

            g) all'articolo 176, comma 2, le parole: "quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile" sono sostituite dalle seguenti: "una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento";

            h) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";

            i) all'articolo 177, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale";

            j) all'articolo 181, comma 2, dopo le parole: "fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».