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Proposta di modifica n. 1.1391 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

        Â«191-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, le parole da: "2018-2020", fino a "relativa copertura finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "2019-2021";

            b) al comma 4, il primo periodo è abrogato;

            c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

        "14-bis. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 14, gli enti locali e gli enti parco possono derogare ai limiti previsti dalle leggi vigenti che stabiliscono la capacità assunzionale in relazione al turn-over, per il superamento del precariato.

        14-ter. Nell'ambito della programmazione ordinaria del fabbisogno del personale, di cui al comma 14-bis, gli enti locali e gli enti parco, per il triennio 2019 ? 2021 possono altresì derogare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, di cui all' articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        14-quater. Le amministrazioni di cui al comma 14-bis possono programmare anche le procedure di reclutamento speciale a regime previste dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 165/2001 ovvero, con riferimento a triennio 2019-2021, quelle previste all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché tali procedure di reclutamento speciale siano ricomprese nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a valorizzare le professionalità interne.

        14-quinquies. Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, rispetto alle risorse destinate al reclutamento ordinario, non grava sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale.

        14-sexies. I comuni e gli enti parco appartenenti alla medesima provincia e/o a province diverse, ma con una distanza chilometrica non superiore a 50 chilometri, utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano regimi e percentuali diverse, che limitano le capacità di stabilizzazione delle predette fattispecie di lavoratori, attingono dall'elenco degli LSU e LPU già in servizio presso i medesimi Enti, secondo l'ordine di posizione e qualifica occupati dai lavoratori, formulando l'apposita richiesta alla competente Regione. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, i Comuni provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

        14-septies. Per le finalità di cui ai commi 1,14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies, gli enti locali e gli enti Parco possono derogare per il triennio 2019-2021 alle seguenti disposizioni:

            a) articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            b) articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

            c) articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

            d) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            f) articolo 1, commi 470,475, lettera e), 476 e 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

            g) articolo 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

        191-ter. All'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2019-2021"».