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Proposta di modifica n. 1.1266 al ddl S.981 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 15/12/18

Dopo il comma 160 aggiungere il seguente comma:

        Â«160-bis. Per le finalità di cui all1 all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020,2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

        2019: – 5.000.000.

        2020: – 5.000.000.

        2021: – 5.000.000.