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Articolo aggiuntivo n. 1.0.123 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 27/06/18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di garantire una Maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La Struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla regione Umbria e dai comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria.

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».