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Proposta di modifica n. 15.1 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 15.
argomenti:  

testo emendamento del 12/12/18

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.»”.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3:
   dopo la lettera
m) aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
   modificare i totali previsti dal presente comma 3.