Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.14 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/12/18

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per i quali è scaduto il termine di pagamento»;
    all'articolo 26, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 25 dell'articolo 3, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.