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Proposta di modifica n. 1.100 ai ddl C.410 , C.290 , C.1314 , C.1386 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/12/18

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della presente legge, i prodotti vegetali ottenuti dalla raccolta spontanea, se applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE in materia di agricoltura biologica, sono considerati prodotti biologici.