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Proposta di modifica n. 3.8 al ddl S.920 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/12/18

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        Â«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziate a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.