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Articolo aggiuntivo n. 25-undecies.02 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 25-undecies.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 25-undecies, aggiungere il seguente:

Art. 25-duodecies.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 602/1973)

  All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1973, n. 602, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:
   a-bis) Non si dà corso all'espropriazione se l'immobile è abitato da uno o più familiari del debitore entro il secondo grado che abbiano una invalidità certificata al 100 per cento, o se uno o più proprietari dell'immobile, invalidi al 100 per cento e ivi residenti, siano co-eredi dell'immobile stesso insieme a uno o più debitori.