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Proposta di modifica n. 25-quinquies.1 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 25-quinquies.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli interventi di cui agli articoli 16, commi 1-bis, 1-sexies del decreto-legge n. 63 del 2013, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.