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Articolo aggiuntivo n. 20-quater.04 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 20-quater.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 20-quater, inserire il seguente:

Art. 20-quater.1.

  1. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.