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Proposta di modifica n. 17.2 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 06/12/18

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1o luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 10, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.