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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.03 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente – legge n. 212 del 2000)

  1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
  3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
  4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
  6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
  7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 100.