Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.01 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1o maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
  7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.