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Proposta di modifica n. 2.16 al ddl C.1408 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/12/18

  Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 2, pari a 1.000 milioni di euro per il 2019 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.».