Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.2152 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e comunque per le imprese con danni accertati complessivi e finanziabili superiori a 1 milione di euro si provvede ad un indennizzo massimo del 50 per cento nel limite massimo di cui al comma 423».