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Proposta di modifica n. 1.1603 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure a sostegno della logistica e della logistica digitale)
  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 188 dopo le parole: «n.  27» aggiungere le seguenti: «nel cui perimetro sono contenuti i PCS delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità portuali»; conseguentemente, dopo le parole: «Ferrovie dello Stato Italiane» sono soppresse le parole: «I PCS (Port Community System) delle Autorità portuali»;
   b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
  «189. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione del SiNaMoLo per il tramite del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27 e a tal fine definisce le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti di cui al comma 188 e definendo gli standard dei protocolli di comunicazione e trasmissione dati. Per la realizzazione del sistema è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2019.»;
   c) al comma 190, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n.  124, le parole da: «Per le attività» fino a: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per la gestione del sistema»;
   d) al comma 191 le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 189 e 190 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a».
  2. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è aggiunto il seguente: ”583-bis. Visto il comma 583 e considerati i tempi necessari a diffondere sul territorio nazionale le attività della logistica digitale, al Soggetto Attuatore Unico detta Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, sono ulteriormente assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Il contribuito di cui al presente comma è erogato senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive apposita convenzione con il Soggetto attuatore unico.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.