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Articolo aggiuntivo n. 1.0.15 al ddl S.435 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/06/18

«Art. 1-bis.

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)

        1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come inserito dall'articolo 2-bis, comma 6, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito con il seguente:

        "1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 tutti i lavori e le opere realizzati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data dell'entrata in vigore della presente disposizione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee, prefabbricate o amovibili, utilizzate a fini di abitazione principale propria o di parenti fino al terzo grado e realizzate o acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis); i lavori e le opere sono comunque realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o di usufrutto o di possesso con altro titolo di diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi di rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; in tal caso è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

        2. Per le fattispecie dei lavori e opere temporanee, prefabbricate o amovibili di cui ai comma 1 è dichiarata la compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 5 dell'articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riferita limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, anche se in assenza dell'apposita domanda prevista dal citato comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al medesimo comma 5.

        3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono nulle.

        4. In caso di inadempimento alle attività di demolizione previste dal presente articolo, provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione dei relativi lavori e opere.

        5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione cui al precedente comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti-di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6. La garanzia di cui al comma3 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune"».