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Proposta di modifica n. 1.1442 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
   2021: – 5.000.000.