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Proposta di modifica n. 1.1335 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 48.
(Disposizioni in materia di sport)
  1. A decorrere dall'anno 2019, le risorse pari ad una quota annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive, sono destinate al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Coni servizi Spa. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI che ne dispone la modulazione:
   a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
   b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva;
   c) per la quota da destinare alla Coni servizi Spa.