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Proposta di modifica n. 1.1045 al ddl C.1334 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 06/12/18

  Al comma 1, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 650 milioni;

  Conseguentemente:
    al comma 3, lettera
d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento aggiungere le seguenti:, a titolo di acconto,;
    al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
    « d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;
    d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;
    al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro;
    al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo;
    al comma 6, dopo le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi aggiungere le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d);
    al comma 7, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere d-bis) e d-ter). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
    all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2019, 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.